Convenzione›Titolo VI
Art. 79
In vigore dal 27 feb 1976
.
Il Segretariato e i lavori necessari al funzionamento del Consiglio dei ministri e del Comitato degli ambasciatori o di altri organi misti sono assicurati su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno del Consiglio dei ministri.
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