Art. 79
ConvenzioneTitolo VI

Art. 79

79 / 218
In vigore dal 27 feb 1976
. Il Segretariato e i lavori necessari al funzionamento del Consiglio dei ministri e del Comitato degli ambasciatori o di altri organi misti sono assicurati su base paritetica alle condizioni previste dal regolamento interno del Consiglio dei ministri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-79