Convenzione›Titolo VI
Art. 81
In vigore dal 27 feb 1976
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1. Le controversie sull'interpretazione o sull'applicazione della presente Convenzione tra uno Stato membro, più Stati membri o la Comunità, da una parte, e uno o più Stati ACP, dall'altra, possono essere deferite al Consiglio dei ministri.
2. Quando le circostanze lo consentano e a condizione che il Consiglio dei ministri ne sia informato, in modo che ogni parte interessata possa far valere i propri diritti, le Parti contraenti possono ricorrere ad un procedimento di buoni uffici.
3. Qualora il Consiglio dei ministri non abbia potuto dirimere la controversia nella sessione immediatamente successiva, ciascuna parte in causa può comunicare la designazione di un arbitro all'altra parte, la quale è tenuta a designare un secondo arbitro entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunità e gli Stati membri sono considerati come una sola parte nella controversia.
Un terzo arbitro è designato dal Consiglio dei ministri.
Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza.
Ciascuna parte in causa è tenuta a prendere i provvedimenti necessari all'esecuzione della decisione arbitrale.
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