ConvenzioneTitolo VI

Art. 80

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. L'Assemblea consultiva, è composta su base paritetica di membri del Parlamento europeo, per la Comunità, e di rappresentanti designati dagli Stati ACP, per questi ultimi. 2. L'Assemblea consultiva designa il proprio ufficio di presidenza e adotta il proprio regolamento interno. 3. L'Assemblea consultiva si riunisce almeno una volta all'anno. 4. Il Consiglio dei ministri presenta ogni anno all'Assemblea consultiva una relazione sull'attività svolta. 5. L'Assemblea consultiva può creare comitati consultivi ad hoc per effettuare lavori specifici da essa stabiliti. 6. L'Assemblea consultiva può adottare risoluzioni nelle materie riguardanti la presente Convenzione o ivi contemplate.
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