Convenzione›Titolo VI
Art. 78
In vigore dal 27 feb 1976
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La presidenza del Comitato degli ambasciatori è esercitata a turno da un rappresentante di uno Stato membro designato dalla Comunità e da un rappresentante di uno Stato ACP designato dagli Stati ACP.
Il Comitato degli ambasciatori adotta il proprio regolamento interno, che è sottoposto per approvazione al Consiglio dei ministri.
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