ConvenzioneTitolo VI

Art. 74

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Il Consiglio dei ministri definisce i grandi orientamenti dei lavori da intraprendere nel quadro dell'applicazione della presente Convenzione. 2. Il Consiglio dei ministri esamina periodicamente i risultati del regime previsto dalla presente Convenzione e prende le misure necessarie alla realizzazione degli obiettivi della presente Convenzione. 3. Nei casi previsti dalla presente Convenzione, il Consiglio dei ministri dispone del potere di decisione: le sue decisioni sono obbligatorie per le Parti contraenti, che devono adottare le misure necessarie per la loro esecuzione. 4. Il Consiglio dei ministri può inoltre formulare ogni risoluzione, raccomandazione o parere che ritenga opportuni per il conseguimento degli obiettivi comuni e per il buon funzionamento del regime della presente Convenzione. 5. Il Consiglio dei ministri pubblica una relazione annua e ogni informazione che ritenga utile. 6. Il Consiglio dei ministri può prendere le disposizioni atte a mantenere effettivi contatti e consultazioni ed un'effettiva cooperazione tra gli ambienti economici e sociali degli Stati membri e quelli degli Stati ACP. 7. La Comunità o gli Stati ACP possono sottoporre al Consiglio dei ministri qualsiasi problema risultante dall'applicazione della presente Convenzione. 8. Nei casi previsti dalla presente Convenzione, hanno luogo, a richiesta della Comunità o degli Stati ACP, consultazioni in seno al Consiglio dei Ministri, alle condizioni previste dal regolamento interno. 9. Il Consiglio dei ministri può creare comitati, gruppi o gruppi di lavoro ad hoc, per effettuare i lavori che ritiene necessari. 10. A richiesta di una Parte contraente, si possono avere scambi di idee sulle questioni aventi ripercussioni dirette sulle materie contemplate nella presente Convenzione. 11. Di comune accordo, le Parti possono procedere a scambi di idee su altre questioni economiche o tecniche di reciproco interesse.
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