ConvenzioneTitolo VI

Art. 70

In vigore dal 27 feb 1976
. 1. Il Consiglio dei ministri è composto dei membri del Consiglio delle Comunità europee e da membri della Commissione delle Comunità europee da una parte, e di un membro del Governo di ciascuno Stato ACP, dall'altra. 2. Ogni membro del Consiglio dei ministri può farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro titolare. 3. Il Consiglio dei ministri può deliberare validamente ove sia presente la metà dei membri del Consiglio delle Comunità europee, un membro della Commissione e i due terzi dei membri titolari in rappresentanza dei Governi degli Stati ACP. 4. Il Consiglio dei ministri adotta il proprio regolamento interno.
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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11#art-c-70

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Art. 70 Ratifica ed esecuzione della convenzione in materia di cooperazione commerciale, industriale, finanziaria e tecnica fra gli Stati membri della CEE ed il consiglio delle Comunita' europee da una parte, e gli Stati ACP dall'altra, con protocolli, atti finali ed allegati, e dell'accordo tra gli Stati membri della CECA e gli Stati ACP, relativo ai prodotti di competenza della CECA, firmati a Lome' il 28 febbraio 1975, nonche' degli accordi interni relativi ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione della predetta convenzione CEE - Stati ACP ed al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunita', firmati a Bruxelles l'11 luglio 1975. — Testo vigente | Portale Normativo