Convenzione›Titolo VI
Art. 70
In vigore dal 27 feb 1976
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1. Il Consiglio dei ministri è composto dei membri del Consiglio delle Comunità europee e da membri della Commissione delle Comunità europee da una parte, e di un membro del Governo di ciascuno Stato ACP, dall'altra.
2. Ogni membro del Consiglio dei ministri può farsi rappresentare in caso d'impedimento. Il rappresentante esercita tutti i diritti del membro titolare.
3. Il Consiglio dei ministri può deliberare validamente ove sia presente la metà dei membri del Consiglio delle Comunità europee, un membro della Commissione e i due terzi dei membri titolari in rappresentanza dei Governi degli Stati ACP.
4. Il Consiglio dei ministri adotta il proprio regolamento interno.
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