Convenzione›Titolo VI
Art. 61
Ratifica. Entrata in vigore
In vigore dal 14 gen 1976
Ratifica. Entrata in vigore
La presente Convenzione sarà ratificata e gli strumenti di
ratifica verranno depositati, il più presto possibile, presso il Governo svizzero.
Quando la Convenzione sarà stata ratificata da quindici Stati od al più tardi un anno dopo la firma, il Governo svizzero si metterà in relazione con i Governi interessati nell'intento di esaminare con essi la possibilità di mettere in vigore la Convenzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-61