Convenzione›Titolo VI
Art. 63
Durata dell'impegno degli Stati contraenti
In vigore dal 14 gen 1976
Durata dell'impegno degli Stati contraenti
par. 1. - La durata della presente Convenzione è illimitata.
Tuttavia, ogni Stato contraente può ritirarsi alle seguenti condizioni:
Per ogni Stato contraente, la Convenzione è valevole fino al 31
dicembre del quinto anno successivo a quello della sua entrata in vigore. Ogni Stato che voglia ritirarsi allo spirare di detto periodo deve notificare la sua intenzione, almeno un anno prima di detta data, al Governo svizzero, che ne informerà tutti gli Stati contraenti.
In mancanza di tale notificazione nel termine indicato, l'impegno sarà prorogato di pieno diritto per un periodo di tre anni e così di seguito di tre anni in tre anni, se non è data disdetta almeno un anno prima del 31 dicembre dell'ultimo anno di ogni periodo triennale.
par. 2. - Gli Stati ammessi a partecipare alla Convenzione nel
corso del periodo quinquennale, o di uno dei periodi triennali, sono impegnati sino alla fine di questo periodo e poi sino alla fine di ciascuno dei periodi seguenti, sempre che non abbiano dato la disdetta almeno un anno prima dello spirare di uno di essi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-63