ConvenzioneTitolo VI

Art. 65

Testi della Convenzione. Traduzioni ufficiali

In vigore dal 14 gen 1976
Testi della Convenzione. Traduzioni ufficiali La presente Convenzione è stata conclusa e firmata in lingua francese, secondo l'uso diplomatico corrente. Al testo francese sono aggiunti un testo in lingua tedesca, un testo in lingua inglese, un testo in lingua italiana ed un testo in lingua araba, i quali hanno il valore di tradizioni ufficiali. In caso di divergenza fa fede il testo francese. IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sotto indicati, muniti dei loro pieni poteri che sono stati trovati in buona e debita forma, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO a Berna, il sette febbraio millenovecentosettanta, in un solo esemplare, che resterà depositato negli Archivi della Confederazione svizzera e di cui una copia autentica sarà rimessa a ciascuna delle Parti. (Seguono le firme)
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urn:nir:stato:legge:1975-10-27;692#art-c-65

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Testi della Convenzione. Traduzioni ufficiali (Art. 65 Ratifica ed esecuzione dei seguenti atti internazionali adottati a Berna il 7 febbraio 1970 ed il 9 novembre 1973: Convenzioni concernenti il trasporto per ferrovia delle merci (CIM) e dei viaggiatori e dei bagagli (CIV), con relativi allegati e protocollo addizionale alle convenzioni stesse; protocolli concernenti l'aumento delle quote contributive degli Stati alle spese di gestione dell'Ufficio centrale dei trasporti internazionali per ferrovia.) — Testo vigente | Portale Normativo