Art. 8

In vigore dal 10 nov 2018
Igiene personale ((È assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di servizi igienici e docce fornite di acqua calda, nonchè di altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona)) . ((Nelle camere di pernottamento i servizi igienici, adeguatamente areati, sono collocati in uno spazio separato, per garantire la riservatezza.)) 92 In ciascun Istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba. Può essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale. Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie. --------------- AGGIORNAMENTO (92) Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 ha disposto (con l', comma 1) che "Le disposizioni di cui agli , comma 2, e 8, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificate, rispettivamente, dall', comma 1, lettere b) e c), del presente decreto legislativo, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2021".
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