Art. 8
In vigore dal 10 nov 2018
Igiene personale
((È assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di servizi igienici e docce fornite di acqua calda, nonchè di altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona))
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((Nelle camere di pernottamento i servizi igienici, adeguatamente areati, sono collocati in uno spazio separato, per garantire la riservatezza.))
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In ciascun Istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba.
Può essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale.
Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie.
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AGGIORNAMENTO (92)
Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 ha disposto (con l', comma 1) che "Le disposizioni di cui agli , comma 2, e 8, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificate, rispettivamente, dall', comma 1, lettere b) e c), del presente decreto legislativo, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2021".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-07-26;354#art-8