Art. 3
In vigore dal 24 ago 1975
Parità di condizioni fra i detenuti e gli internati
Negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti ed agli internati parità di condizioni di vita. In particolare il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all'ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall'esterno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-07-26;354#art-3