Art. 6
In vigore dal 10 nov 2018
(( (Locali di soggiorno e di pernottamento). ))
((
1. I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; areati, riscaldati per il tempo in cui le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.
))
((2. Le aree residenziali devono essere dotate di spazi comuni al fine di consentire ai detenuti e agli internati una gestione cooperativa della vita quotidiana nella sfera domestica.))
92
((
3. I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti.
))
((
4. Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.
))
((
5. Fatta salva contraria prescrizione sanitaria e salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano, è preferibilmente consentito al condannato alla pena dell'ergastolo il pernottamento in camere a un posto, ove non richieda di essere assegnato a camere a più posti.
))
((
6. Alle stesse condizioni del comma 5, agli imputati è garantito il pernottamento in camera a un posto, salvo che particolari situazioni dell'istituto non lo consentano.
))
((7. Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto.))
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AGGIORNAMENTO (92)
Il D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 124 ha disposto (con l', comma 1) che "Le disposizioni di cui agli , comma 2, e 8, comma secondo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificate, rispettivamente, dall', comma 1, lettere b) e c), del presente decreto legislativo, acquistano efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2021".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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