Art. 5

In vigore dal 10 nov 2018
Caratteristiche degli edifici penitenziari Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati. ((Gli edifici penitenziari devono essere dotati di locali per le esigenze di vita individuale e di locali per lo svolgimento di attività lavorative, formative e, ove possibile, culturali, sportive e religiose.))
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354#art-5

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