Art. 7

In vigore dal 24 ago 1975
Vestiario e corredo Ciascun soggetto è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e di pulizia e tali da assicurare la soddisfazione delle normali esigenze di vita. L'abito è di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa. È concesso l'abito di lavoro quando è reso necessario dall'attività svolta. Gli imputati e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno possono indossare abiti di loro proprietà, purchè puliti e convenienti. L'abito fornito agli imputati deve essere comunque diverso da quello dei condannati e degli internati. I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo di loro proprietà e di oggetti che abbiano particolare valore morale o affettivo.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354#art-7

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