Art. 10

In vigore dal 10 nov 2018
Permanenza all'aperto ((Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore al giorno. Per giustificati motivi la permanenza all'aperto può essere ridotta fino a due ore al giorno con provvedimento del direttore dell'istituto. Il provvedimento è comunicato al provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria e al magistrato di sorveglianza. Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire possibilità di protezione dagli agenti atmosferici.)) La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi a meno che non ricorrano i casi indicati nell' e nei numeri 4) e 5) dell' ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici.
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urn:nir:stato:legge:1975-07-26;354#art-10

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