ConvenzioneTitolo V

Art. 26

In vigore dal 9 set 1975
. Ogni Stato contraente potrà, all'atto della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, indicare il territorio o i territori ai quali la presente convenzione sarà applicata. Ogni Stato contraente potrà, all'atto del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, oppure in qualunque altra data successiva estendere, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario generale del Consiglio d'Europa, l'applicazione della presente convenzione ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione e delle cui relazioni internazionali detto Stato sia responsabile o per il quale esso sia autorizzato a stipulare. Qualsiasi dichiarazione fatta in base al paragrafo precedente potrà, per quel che riguarda ogni territorio citato in essa, essere ritirata alle condizioni previste dall' della presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1975-06-30;396#art-c-26

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Art. 26 Ratifica ed esecuzione della convenzione europea relativa al rimpatrio dei minori, firmata a L'Aja il 28 maggio 1970. — Testo vigente | Portale Normativo