Convenzione›Titolo V
Art. 30
In vigore dal 9 set 1975
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Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri rappresentati al Consiglio dei Ministri e ad ogni altro Stato aderente alla presente convenzione:
(a) ogni firma;
(b) il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di adesione;
(c) ogni notifica ricevuta in base all' della presente convenzione;
(d) ogni data di entrata in vigore della presente convenzione in base all';
(e) ogni dichiarazione fatta in base all';
(f) ogni notifica ricevuta in base all';
(g) ogni notifica ricevuta in base all', paragrafo 4; (h) ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell' e la data a partire dalla quale la denuncia avrà efficacia.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente convenzione.
FATTO a L'Aja, il 28 maggio 1970, nelle lingue francese ed inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia conforme ad ogni Stato firmatario od aderente.
(Seguono le firme).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-06-30;396#art-c-30