ConvenzioneTitolo V

Art. 29

In vigore dal 9 set 1975
. La presente convenzione resterà in vigore a tempo indeterminato. Ogni Stato contraente potrà, per quel che lo riguarda, denunciare la presente convenzione inviandone notifica al Segretario generale del Consiglio d'Europa. Tale denuncia avrà efficacia sei mesi dopo la data del ricevimento della notifica da parte del Segretario generale.
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urn:nir:stato:legge:1975-06-30;396#art-c-29

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