ConvenzioneTitolo V

Art. 25

In vigore dal 9 set 1975
. Ogni Stato contraente potrà, mediante dichiarazione fatta al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione o di adesione, definire, per ciò che lo riguarda, il termine "cittadino" ai sensi della presente convenzione.
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urn:nir:stato:legge:1975-06-30;396#art-c-25

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