Convenzione›Titolo IV
Art. 21
In vigore dal 9 set 1975
.
Le comunicazioni tra le autorità centrali, relative all'applicazione della presente convenzione possono essere trasmesse per il tramite dell'Organizzazione internazionale di polizia giudiziaria (INTERPOL).
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Prourn:nir:stato:legge:1975-06-30;396#art-c-21