Art. 21
ConvenzioneTitolo IV

Art. 21

21 / 30
In vigore dal 9 set 1975
. Le comunicazioni tra le autorità centrali, relative all'applicazione della presente convenzione possono essere trasmesse per il tramite dell'Organizzazione internazionale di polizia giudiziaria (INTERPOL).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-06-30;396#art-c-21