Convenzione›Titolo IV
Art. 22
In vigore dal 9 set 1975
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Le spese sostenute in applicazione della presente convenzione sono a carico:
(a) dello Stato richiesto, se dette spese sono sostenute sul proprio territorio;
(b) dello Stato richiedente, negli altri casi.
Le disposizioni di questo articolo non sono di ostacolo al recupero delle spese che gravano sul minore o sulle altre persone che ne sarebbero responsabili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1975-06-30;396#art-c-22