Art. 22
ConvenzioneTitolo IV

Art. 22

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In vigore dal 9 set 1975
. Le spese sostenute in applicazione della presente convenzione sono a carico: (a) dello Stato richiesto, se dette spese sono sostenute sul proprio territorio; (b) dello Stato richiedente, negli altri casi. Le disposizioni di questo articolo non sono di ostacolo al recupero delle spese che gravano sul minore o sulle altre persone che ne sarebbero responsabili.
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urn:nir:stato:legge:1975-06-30;396#art-c-22