Art. 13

LEGGE 22 maggio 1975, n. 152

In vigore dal 25 mag 1975
Il secondo comma dell' della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente: "Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa".
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