Art. 13 · LEGGE 22 maggio 1975, n. 152

Art. 13

LEGGE 22 maggio 1975, n. 152

In vigore dal 25 mag 1975
Il secondo comma dell' della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente: "Le pene sono altresì aumentate per coloro che abbiano comunque finanziato, per i fatti preveduti come reati negli articoli precedenti, l'associazione, il movimento, il gruppo o la stampa".
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