Art. 11
LEGGE 22 maggio 1975, n. 152
In vigore dal 25 mag 1975
L' della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente:
"Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire.
Il giudice, nel pronunciare la condanna, può disporre la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni".
Storico versioni
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