Art. 8
LEGGE 22 maggio 1975, n. 152
In vigore dal 25 mag 1975
I primi tre commi dell'articolo 2 della legge 20 giugno 1952, n. 645, sono sostituiti dai seguenti:
"Chiunque promuove, organizza o dirige le associazioni, i movimenti o i gruppi indicati nell', è punito con la reclusione da cinque a dodici anni e con la multa da un milione a dieci milioni di lire.
Chiunque partecipa a tali associazioni, movimenti o gruppi è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da cinquecentomila a cinque milioni di lire.
Se l'associazione, il movimento o il gruppo assume in tutto o in parte il carattere di organizzazione armata o paramilitare, ovvero fa uso della violenza, le pene indicate nei commi precedenti sono raddoppiate.
L'organizzazione si considera armata se i promotori e i partecipanti hanno comunque la disponibilità di armi o esplosivi ovunque siano custoditi".
Storico versioni
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