Art. 10

LEGGE 22 maggio 1975, n. 152

In vigore dal 25 mag 1975
L'articolo 4 della legge 20 giugno 1952, n. 645, è sostituito dal seguente: "Chiunque fa propaganda per la costituzione di una associazione, di un movimento o di un gruppo avente le caratteristiche e perseguente le finalità indicate nell' è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila. Alla stessa pena soggiace chi pubblicamente esalta esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le sue finalità antidemocratiche, ovvero idee o metodi razzisti. La pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da cinquecentomila a due milioni di lire se alcuno dei fatti previsti nei commi precedenti è commesso con il mezzo della stampa. La condanna comporta la privazione dei diritti previsti nell'articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale, per un periodo di cinque anni".
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