Art. 15
LEGGE 22 maggio 1975, n. 152
In vigore dal 25 mag 1975
L'articolo 648 del codice penale è sostituito dal seguente:
"Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da lire cinquecentomila a lire dieci milioni.
La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a lire cinquecentomila, se il fatto è di particolare tenuità.
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile".
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