Accordo

Art. 9

In vigore dal 24 giu 1975
L'Organizzazione, agendo per conto dei Partecipanti, è proprietaria del settore spaziale realizzato, nonché delle installazioni e attrezzature acquisite nel quadro del programma Marots. Qualsiasi cessione delle installazioni o attrezzature acquisite viene decisa dal Direttivo del programma in consultazione con il Consiglio dell'Organizzazione.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-01;174#art-a-9

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Art. 9 Ratifica ed esecuzione degli accordi in materia di programmi spaziali internazionali, adottati a Neuilly-sur-Seine negli anni 1971-73. — Testo vigente | Portale Normativo