Accordo
Art. 5
In vigore dal 24 giu 1975
1. Le spese derivanti dall'esecuzione del programma Marots da parte dell'Organizzazione, ai termini del presente accordo vengono sostenute dai Partecipanti conformemente alle dettagliate disposizioni previste nell'allegato B del presente accordo e nei limiti del quadro finanziario fisso menzionato nel paragrafo 2 del presente articolo.
2. I Partecipanti convengono di contribuire al finanziamento del programma Marots sulla base di un quadro finanziario fisso di 75 milioni di unità di conto (al livello dei prezzi meta-1973), che comprende una parte di spese comuni e di sostegno dell'Organizzazione attualmente stimata in 12,1 milioni di unità di conto.
3. I bilanci annuali relativi al programma Marots vengono approvati a maggioranza di 2/3 dei partecipanti dal Direttivo del programma nell'ambito di un quadro finanziario fisso.
4. Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'irlanda del Nord si fa garante del pagamento delle somme che figurano sotto la rubrica Altri Stati della tabella dell'allegato B, paragrafo 2, fino a che tali somme non sono coperte in altro modo.
Storico versioni
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