Accordo

Art. 10

In vigore dal 24 giu 1975
1. I Partecipanti indennizzano l'Organizzazione per ogni obbligo che essa venga ad assumere, se la sua responsabilità internazionale è impegnata a seguito dell'esecuzione del programma Marots. 2. Ogni compensazione per il danno ricevuto dall'Organizzazione nel quadro del programma va accreditata nei bilanci annuali del programma menzionati nel paragrafo 3 dell'.
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