Accordo

Art. 8

In vigore dal 24 giu 1975
1. I Partecipanti autorizzano l'Organizzazione a concludere i contratti necessari all'esecuzione del programma Marots, conformemente ai regolamenti e alle procedure dell'Organizzazione. Tuttavia, nella assegnazione dei contratti e sotto-contratti per l'esecuzione del programma, la preferenza è data, nella misura del possibile, alla esecuzione dei lavori sul territorio dei Partecipanti, prendendo in considerazione le decisioni del Consiglio dell'Organizzazione in materia di politica industriale e di ripartizione dei lavori. 2. La ripartizione dei contratti deve riflettere quanto più è possibile le percentuali di contribuzione dei Partecipanti, pur senza maggiorare indebitamente il costo di questo programma, restando inteso che qualsiasi inevitabile deficienza verrà compensata nell'assegnazione di contratti per altri programmi dell'Organizzazione.
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urn:nir:stato:legge:1975-04-01;174#art-a-8

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