Accordo
Art. 6
In vigore dal 24 giu 1975
1. I Partecipanti convengono, al fine di consentire la revisione del quadro finanziario fisso in caso di variazione dei prezzi, di applicare la procedura in vigore nell'Organizzazione.
2. Se il quadro finanziario deve essere revisionato per motivi diversi da una variazione del livello dei prezzi, le seguenti disposizioni sono applicabili:
a) qualora non vi sia il superamento cumulativo dei costi superiore al 20% dell'ammontare del quadro finanziario, nessun partecipante può ritirarsi dal programma e il Direttivo del programma decide le spese addizionali a maggioranza di 2/3;
b) in caso di superamento cumulativo dei costi superiore al 20% dell'ammontare del quadro finanziario, i Partecipanti che lo desiderano possono ritirarsi dal programma Marots salve le disposizioni dell'. Coloro che vogliono proseguirne l'esecuzione si consultano e fissano le modalità della sua continuazione. Essi ne informano il Consiglio dell'Organizzazione che prende, all'occorrenza, tutte le disposizioni necessarie.
Storico versioni
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