Art. 10
Accordo

Art. 10

10 / 45
In vigore dal 24 giu 1975
1. I Partecipanti indennizzano l'Organizzazione per ogni obbligo che essa venga ad assumere, se la sua responsabilità internazionale è impegnata a seguito dell'esecuzione del programma Marots. 2. Ogni compensazione per il danno ricevuto dall'Organizzazione nel quadro del programma va accreditata nei bilanci annuali del programma menzionati nel paragrafo 3 dell'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-04-01;174#art-a-10