Art. 9
Accordo

Art. 9

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In vigore dal 24 giu 1975
L'Organizzazione, agendo per conto dei Partecipanti, è proprietaria del settore spaziale realizzato, nonché delle installazioni e attrezzature acquisite nel quadro del programma Marots. Qualsiasi cessione delle installazioni o attrezzature acquisite viene decisa dal Direttivo del programma in consultazione con il Consiglio dell'Organizzazione.
Storico versioni

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urn:nir:stato:legge:1975-04-01;174#art-a-9