AccordoParte IV

Art. 18

In vigore dal 22 apr 1975
Le istanze che i beneficiari indirizzano alle autorità competenti o alle istituzioni dell'uno o dell'altro Stato contraente per l'applicazione del presente accordo non possono essere respinte per il solo fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Stato.
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Art. 18 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, concluso a Washington il 23 maggio 1973. — Testo vigente | Portale Normativo