Art. 23
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-02-24;86#art-a-23
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L'accordo si applica a tutte le domande presentate a partire dalla data della sua entrata in vigore, incluse quelle ripresentate da chi aveva già fatto richiesta in passato. Per il riconoscimento delle prestazioni si considerano anche i periodi assicurativi precedenti all'accordo, purché successivi all'entrata in vigore della legislazione del rispettivo Stato. Chi in passato ha ricevuto solo una somma una tantum per contributi insufficienti può chiedere la revisione per ottenere la pensione, purché ne maturi ora i requisiti. In ogni caso, l'accordo non riconosce pagamenti di prestazioni per periodi antecedenti alla sua entrata in vigore.
La norma disciplina l'efficacia temporale dell'accordo bilaterale, stabilendo come trattare le domande di prestazione e i periodi contributivi maturati prima e dopo la sua entrata in vigore.
Si applica a coloro che presentano domande di prestazione a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo e a chi, avendo già ricevuto una somma una tantum in precedenza, intende richiedere la revisione per ottenere la pensione.
Un lavoratore ha maturato anni di assicurazione prima dell'entrata in vigore dell'accordo e in passato ha ottenuto solo una liquidazione una tantum per carenza di contributi. Alla data di entrata in vigore dell'accordo, presenta una nuova istanza facendo conteggiare i vecchi periodi assicurativi per ottenere una pensione vera e propria. La pensione gli verrà riconosciuta, ma i pagamenti non potranno coprire i periodi antecedenti all'entrata in vigore dell'accordo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.