AccordoParte IV

Art. 23

In vigore dal 22 apr 1975
1. Le disposizioni del presente accordo si applicano a tutte le domande di prestazione che verranno presentate dalla data di entrata in vigore del presente accordo (incluse le nuove domande di coloro che avevano già precedentemente presentato domanda di prestazione). 2. Ai fini del presente accordo, i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore saranno presi in considerazione. Tuttavia da parte di ciascuno Stato contraente non saranno presi in considerazione i periodi di assicurazione compiuti prima della data di entrata in vigore della propria legislazione. 3. Qualora domande di prestazioni presentate prima dell'entrata in vigore del presente accordo siano state soddisfatte mediante il pagamento di una somma una tantum a motivo di insufficienti periodi di assicurazione, il beneficiario può chiedere una revisione del trattamento corrispostogli se con l'applicazione delle disposizioni del presente accordo soddisfa alle condizioni richieste per ottenere una pensione. 4. Il presente accordo non dà diritto a pagamenti di prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1975-02-24;86#art-a-23

In sintesi

L'accordo si applica a tutte le domande presentate a partire dalla data della sua entrata in vigore, incluse quelle ripresentate da chi aveva già fatto richiesta in passato. Per il riconoscimento delle prestazioni si considerano anche i periodi assicurativi precedenti all'accordo, purché successivi all'entrata in vigore della legislazione del rispettivo Stato. Chi in passato ha ricevuto solo una somma una tantum per contributi insufficienti può chiedere la revisione per ottenere la pensione, purché ne maturi ora i requisiti. In ogni caso, l'accordo non riconosce pagamenti di prestazioni per periodi antecedenti alla sua entrata in vigore.

Perché esiste questa norma

La norma disciplina l'efficacia temporale dell'accordo bilaterale, stabilendo come trattare le domande di prestazione e i periodi contributivi maturati prima e dopo la sua entrata in vigore.

A chi si applica

Si applica a coloro che presentano domande di prestazione a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo e a chi, avendo già ricevuto una somma una tantum in precedenza, intende richiedere la revisione per ottenere la pensione.

Esempio pratico

Un lavoratore ha maturato anni di assicurazione prima dell'entrata in vigore dell'accordo e in passato ha ottenuto solo una liquidazione una tantum per carenza di contributi. Alla data di entrata in vigore dell'accordo, presenta una nuova istanza facendo conteggiare i vecchi periodi assicurativi per ottenere una pensione vera e propria. La pensione gli verrà riconosciuta, ma i pagamenti non potranno coprire i periodi antecedenti all'entrata in vigore dell'accordo.

Domande frequenti

I periodi di assicurazione maturati prima dell'entrata in vigore dell'accordo sono validi?Sì, vengono presi in considerazione, a patto che non siano anteriori alla data di entrata in vigore della legislazione nazionale del singolo Stato contraente.
Chi ha già ricevuto una somma una tantum può richiedere la pensione?Sì, il beneficiario può richiedere una revisione del trattamento ricevuto se, applicando le nuove disposizioni dell'accordo, soddisfa le condizioni per avere diritto a una pensione.
L'accordo riconosce arretrati o pagamenti per periodi precedenti alla sua entrata in vigore?No, il testo stabilisce espressamente che l'accordo non attribuisce il diritto a pagamenti di prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.

Termini chiave

Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo