Accordo›Parte IV
Art. 23
In vigore dal 22 apr 1975
1. Le disposizioni del presente accordo si applicano a tutte le domande di prestazione che verranno presentate dalla data di entrata in vigore del presente accordo (incluse le nuove domande di coloro che avevano già precedentemente presentato domanda di prestazione).
2. Ai fini del presente accordo, i periodi di assicurazione compiuti prima della sua entrata in vigore saranno presi in considerazione. Tuttavia da parte di ciascuno Stato contraente non saranno presi in considerazione i periodi di assicurazione compiuti prima della data di entrata in vigore della propria legislazione.
3. Qualora domande di prestazioni presentate prima dell'entrata in vigore del presente accordo siano state soddisfatte mediante il pagamento di una somma una tantum a motivo di insufficienti periodi di assicurazione, il beneficiario può chiedere una revisione del trattamento corrispostogli se con l'applicazione delle disposizioni del presente accordo soddisfa alle condizioni richieste per ottenere una pensione.
4. Il presente accordo non dà diritto a pagamenti di prestazioni per periodi anteriori alla sua entrata in vigore.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-02-24;86#art-a-23