Accordo›Parte IV
Art. 18
18 / 24In vigore dal 22 apr 1975
Le istanze che i beneficiari indirizzano alle autorità competenti o alle istituzioni dell'uno o dell'altro Stato contraente per l'applicazione del presente accordo non possono essere respinte per il solo fatto di essere redatte nella lingua ufficiale dell'altro Stato.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-02-24;86#art-a-18