Accordo›Parte IV
Art. 15
In vigore dal 22 apr 1975
Le autorità diplomatiche e consolari di ciascuno Stato contraente possono rivolgersi direttamente alle autorità competenti od istituzioni dell'altro Stato per ottenere informazioni utili alla tutela degli interessi dei propri cittadini, e possono rappresentarli senza speciale mandato.
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