AccordoParte IV

Art. 16

In vigore dal 22 apr 1975
1. Le esenzioni da imposte, tasse e diritti previste dalla legislazione di uno dei due Stati, valgono anche per l'applicazione del presente accordo, indipendentemente dalla cittadinanza degli interessati. 2. I requisiti richiesti dalla legislazione o dai regolamenti dell'uno o dell'altro Stato contraente per quanto concerne la legalizzazione (certification) dei certificati o di altri documenti devono essere soddisfatti per tutti i certificati o altri documenti da produrre e ai fini dell'applicazione del presente accordo. 3. L'attestazione relativa all'autenticità di un certificato o di un documento, oppure di una copia, da parte delle autorità competenti o delle istituzioni di uno Stato sarà ritenuta valida da parte della autorità competente o delle istituzioni dell'altro Stato.
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urn:nir:stato:legge:1975-02-24;86#art-a-16

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