Accordo›Parte III
Art. 12
In vigore dal 22 apr 1975
Se il beneficiario ha diritto a prestazioni in virtù dell' paragrafo 2 da parte delle istituzioni di entrambi gli Stati contraenti e se la somma di tali prestazioni è inferiore all'importo della prestazione minima prevista dalla legislazione dello Stato in cui il beneficiario risiede, l'istituzione di questo Stato corrisponde, a proprio carico, un complemento pari alla differenza tra la somma delle prestazioni dovute in base all' paragrafo 2 e l'importo della prestazione minima suddetta.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-02-24;86#art-a-12