AccordoParte III

Art. 9

In vigore dal 22 apr 1975
1. Quando un lavoratore, un suo familiare o un superstite soddisfi alle condizioni stabilite dalla legislazione di uno Stato contraente per l'acquisizione del diritto alle prestazioni, senza che sia necessario ricorrere alle disposizioni dell', l'istituzione di detto Stato stabilirà, secondo le disposizioni della propria legislazione, l'importo della prestazione in base al totale dei periodi di assicurazione compiuti dal lavoratore in virtù della legislazione di tale Stato. 2. Sia che si applichi o meno il paragrafo 1, l'istituzione di ciascuno Stato determinerà l'importo della prestazione teorica prendendo in considerazione tutti i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dei due Stati come se essi fossero stati compiuti esclusivamente in virtù della propria legislazione. L'istituzione in questione stabilirà quindi l'importo della prestazione in pro rata sulla base dell'importo teorico della prestazione mediante l'applicazione della proporzione tra la durata totale dei periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione che essa applica e la durata totale di tutti i periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dei due Stati. 3. Il lavoratore sceglierà entro un periodo di tempo determinato se le prestazioni dovranno essere concesse in conformità delle disposizioni del paragrafo 1 o 2 e tale scelta sarà applicabile a tutte le prestazioni dovute al lavoratore e ai familiari da parte di ciascuno Stato. 4. Nel caso di superstiti, gli importi delle prestazioni saranno determinati da ciascuno Stato in base alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2. Le prestazioni ai superstiti saranno calcolate da parte di ciascuno Stato in base alle disposizioni del paragrafo 1 o del paragrafo 2, in modo da corrispondere il più alto importo complessivo delle prestazioni, a meno che l'importo complessivo più basso delle prestazioni dovute, non sia richiesto da tutti i superstiti aventi diritto alle prestazioni. 5. Salvo i casi previsti dall', le opzioni di cui ai paragrafi 3 e 4 sono definitive.
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Art. 9 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America in materia di sicurezza sociale, concluso a Washington il 23 maggio 1973. — Testo vigente | Portale Normativo