Accordo›Parte I
Art. 4
In vigore dal 22 apr 1975
Le persone alle quali si applicano le disposizioni del presente accordo sono sottoposte agli obblighi e sono ammesse ai benefici della legislazione di sicurezza sociale di ciascuno Stato contraente alle stesse condizioni delle persone che sono soggette unicamente alla legislazione di sicurezza sociale di tale Stato, sia che risiedano sul territorio di uno Stato contraente sia che risiedano sul territorio di uno Stato terzo.
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Prourn:nir:stato:legge:1975-02-24;86#art-a-4