AccordoParte I

Art. 2

In vigore dal 22 apr 1975
1. Il presente accordo si applica alle legislazioni di sicurezza sociale relative alle prestazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e precisamente: a. per quanto riguarda la Repubblica, italiana, alla legislazione sull'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti nonché alla legislazione relativa ai trattamenti di previdenza sostitutivi di detta assicurazione generale; b. per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, al titolo II della legge sulla sicurezza sociale del 1935 e relative modificazioni ed ai regolamenti emanati in base a tale legge, ad eccezione delle sezioni 226 e 228 di tale titolo e relativi regolamenti; tuttavia, per quanto riguarda gli Stati Uniti, la totalizzazione dei periodi di assicurazione in conformità al presente accordo non avrà luogo per i periodi di assicurazione volontaria previsti da tali legislazioni. 2. Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, per quanto riguarda la Repubblica italiana, il presente accordo si applicherà alle legislazioni concernenti altri regimi (i previdenza per gli stessi eventi, che saranno indicate dall'autorità competente italiana. 3. Il presente accordo si applicherà anche a future legislazioni che apportino modificazioni o integrazioni alle legislazioni indicate nel presente articolo.
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urn:nir:stato:legge:1975-02-24;86#art-a-2

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