AccordoParte I

Art. 1

In vigore dal 22 apr 1975
ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E GLI STATI UNITI D'AMERICA IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA e IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI D'AMERICA Animati dal desiderio di regolare i rapporti fra i due Stati nel campo della sicurezza sociale in conformità ai principi stabiliti dall'articolo VII dell'accordo firmato a Washington, D.C., il 26 settembre 1951, integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 2 febbraio 1948, hanno convenuto di concludere a tal fine un accordo ed hanno perciò nominato, come loro plenipotenziari: il Presidente della Repubblica italiana: Dionigi Coppo, Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e il Presidente degli Stati Uniti d'America: Caspar W. WEINBERGER, Ministro della sanità, educazione, e previdenza sociale, i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno concordato le disposizioni seguenti: Ai fini dell'applicazione del presente accordo: a. Il termine "territorio" designa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, l'Italia, e per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, gli Stati, il Distretto; di Columbia, il Commonwealth di Porto Rico, le Isole Vergini, Guam e la Samoa americana; b. Il termine "cittadino" designa, per quanto riguarda la Repubblica italiana, un "cittadino italiano"; e per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America, un "cittadino degli Stati Uniti", come definito nella sezione 101 della legge del 1952 sull'immigrazione e la nazionalità, e successive modificazioni; c. Il termine "legislazione", a meno che non sia diversamente specificato, designa le leggi, i regolamenti e ogni altra misura di applicazione concernente i settori della sicurezza sociale, di cui all' del presente accordo; d. Il termine "autorità competente" designa l'autorità responsabile dell'applicazione della legislazione, e precisamente: Per la Repubblica italiana: il Ministro del lavoro e della previdenza sociale (Minister of Labor and Social Welfare); Per gli Stati Uniti d'America: il Ministro della sanità, educazione e previdenza sociale (Secretary of: Health, Education and Welfare); e. Il termine "istituzione" designa, per ciascun Stato contraente, l'istituzione, l'organismo o l'autorità cui è affidata la gestione dei settori di sicurezza sociale di cui alle legislazioni specificate all' del presente accordo; f. Il termine "periodi di assicurazione" designa i periodi di pagamento di contributi o periodi di guadagno basati sulla retribuzione per lavoro dipendente o sul reddito per lavoro indipendente come definiti 001 riconosciuti come periodi di assicurazione dalla legislazione, in base alla quale sono stati compiuti, nonché tutti i periodi assimilati nella misura in cui essi siano riconosciuti da tale legislazione come equivalenti ai periodi di assicurazione; g. Il termine "lavoratore" designa la persona che può far valere periodi di assicurazione; h. Il termine "familiare" designa le persone definite come aventi diritto alle prestazioni in base ai periodi di guadagno o periodi di assicurazione, a seconda del caso, di un lavoratore in vita, come stabilito dalla legislazione di ciascuno degli Stati contraenti; i. Il termine "superstite" designa le persone definite come aventi diritto alle prestazioni in base ai periodi di guadagno o periodi di assicurazione, a seconda del caso, di un lavoratore deceduto, come stabilito dalla legislazione di ciascuno degli Stati contraenti; j. I termini "prestazioni" e "pensioni" designano tutte le prestazioni economiche pagabili in base alle legislazioni di cui all' del presente accordo; k. Il termine "importo della prestazione" ("basic benefit amount") designa per quanto riguarda la Repubblica italiana l'importo della prestazione dovuta; per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America il "primary insurance amount" come specificato nella tabella delle prestazioni contenuta nella sezione 215 (a) del titolo II o nella tabella che si ritiene contenuta in tale sezione della legge sulla sicurezza sociale del 1935 e successive modificazioni, da cui deriva per legge l'effettivo importo della prestazione dovuta; l. Il termine "beneficiario" designa tutti i lavoratori, i familiari o i superstiti che abbiano titolo a prestazioni o a pensioni.
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urn:nir:stato:legge:1975-02-24;86#art-a-1

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