Accordo›Parte I
Art. 3
In vigore dal 22 apr 1975
1. Il presente accordo si applica ai lavoratori, che possano far valere periodi di assicurazione in base alle legislazioni, e ai loro familiari o superstiti.
2. Il presente accordo non si applica ai periodi di servizio prestato in qualità di agente diplomatico e consolare di carriera, o di agente di cancelleria, nè, salvo quanto disposto all', paragrafo 2, ai periodi di servizio coperti da regimi speciali istituiti per i dipendenti dello Stato o di enti pubblici (government agencies or instrumentalities).
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Prourn:nir:stato:legge:1975-02-24;86#art-a-3