AccordoParte III

Art. 11

In vigore dal 22 apr 1975
1. A richiesta, le prestazioni concesse in virtù delle disposizioni dell' paragrafo 2 saranno ricalcolate da parte di entrambi gli Stati secondo le disposizioni dell' paragrafo 2 per prendere in considerazione ulteriori periodi di assicurazione compiuti in virtù della legislazione dell'uno o dell'altro Stato contraente. 2. Nonostante le disposizioni dell' paragrafo 5, le prestazioni saranno ricalcolate in virtù delle disposizioni dell', quando: a. detto lavoratore abbia fatto una scelta in base all' paragrafo 3 e successivamente a tale scelta acquisisca il diritto a prestazioni in virtù della legislazione di uno o di entrambi gli Stati senza che sia necessario applicare le disposizioni dell'; b. nella legislazione di uno Stato vengono introdotte modifiche al sistema di calcolo delle prestazioni. 3. Nonostante le disposizioni dell' paragrafo 5 se il diritto dei beneficiari che ricevono prestazioni in virtù dell' viene meno, le prestazioni delle persone che successivamente divengono titolari di prestazioni in virtù di periodi di assicurazione dello stesso lavoratore saranno calcolate in virtù delle disposizioni dell'.
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