AccordoParte IV

Art. 17

In vigore dal 22 apr 1975
Le autorità competenti e le istituzioni designate per il collegamento dei due Stati contraenti possono corrispondere direttamente l'una con l'altra e con ogni persona dovunque questa possa risiedere, tutte le volte che tale corrispondenza sia necessaria per l'applicazione del presente accordo. La corrispondenza può essere redatta nella lingua ufficiale dello scrivente.
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urn:nir:stato:legge:1975-02-24;86#art-a-17

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